Obbligo Green Pass – Certificazione Verde Covid-19 per Accesso a LANZI NASTRIFICIO

A partire da Venerdì 15 Ottobre 2021, in ottemperanza alle norme governative vigenti per il contrasto alla pandemia negli ambienti di lavoro privati, l’accesso presso LANZI NASTRIFICIO sarà consentito solo ai possessori di Certificazione Verde Covid-19 “Green Pass” in corso di validità per avvenuta vaccinazione, guarigione o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Tale norma sarà applicata sia ai dipendenti della LANZI SRL che a fornitori, clienti o visitatori esterni (ad eccezione dei soggetti esentati dalla campagna vaccinale, che saranno comunque tenuti a provare la loro condizione producendo la dovuta documentazione).

Restano comunque in vigore le norme precedentemente adottate su distanziamento, uso della mascherina negli ambienti al chiuso, sanificazione delle mani e delle superfici e divieto di accesso in presenza di sintomi o temperatura corporea oltre i 37,5°C.

Qui di seguito le informazioni dettagliate sulle modalità di controllo e sugli incaricati alle verifiche:

Procedura per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass

  1. Scopo

La presente procedura è adottata in adempimento di quanto previsto dall’art. 9-septies, comma 5, del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021. Essa disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

  1. Datore di lavoro

Ai fini della presente procedura, datore di lavoro è LANZI SRL.

  1. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso LANZI SRL, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti.

  1. Validità

La presente procedura ha decorrenza dal 15 Ottobre 2021.

  1. Certificazione oggetto del controllo

Il controllo avviene attraverso:

  1. le certificazioni verdi COVID-19 (art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021) ottenute a seguito di vaccinazione, guarigione dal COVID19 ed esito negativo di test antigenico o molecolare, quest’ultimo anche mediante campione salivare. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico in possesso del lavoratore;
  2. le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui alle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico del lavoratore;
  3. le certificazioni dichiarate equivalenti alla certificazione verde COVID-19.

Non sono ammessi documenti alternativi (es., certificazioni mediche di avvenuta vaccinazione o esecuzione del tampone).

  1. Sistema di controllo

Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equivalente ammessa dalla legge, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 presso l’unità di LANZI SRL avviene quotidianamente all’interno e in forma massiva durante l’intero orario di apertura. Saranno oggetto di controllo anche i lavoratori in trasferta e/o impiegati all’esterno;

  1. Strumenti e finalità del controllo

La verifica della certificazione verde COVID-19 è eseguita attraverso l’Applicazione “VerificaC19”, installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore (o nei casi previsti del lavoratore medesimo), e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato esibito in versione cartacea o digitale dal lavoratore. La verifica è volta esclusivamente a controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione verde COVID-19 e per conoscere le generalità dell’intestatario. A seguito della lettura del QR Code, l’Applicazione “VerificaC19” riporterà le generalità dell’intestatario e potrà fornire i seguenti tre risultati: 1) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

La verifica della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. La verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021.

Anche la verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. In tal caso la verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021.

  1. Processo di controllo

I controlli sono effettuati in presenza presso l’unità lavorativa LANZI SRL sita in Zona Industriale Fiumicello 13, 52037 Sansepolcro (AR) e delle attività di verifica verrà redatto apposito verbale da parte dei soggetti incaricati di seguito indicati. Il verbale è redatto sia ai fini della gestione del rapporto di lavoro che ai fini dei controlli da parte della pubblica autorità.

  1. Esiti del controllo

Il controllo con esito positivo consente la permanenza nel luogo di lavoro.

Il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e determina l’avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto su apposito modello, consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro per gli adempimenti di conseguenza. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato, non viene retribuito ed è soggetto a sanzioni disciplinari. Inoltre, gli atti relativi alla violazione dell’obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e potrà essere informato il rispettivo datore di lavoro. Inoltre, del fatto verrà redatto apposito verbale e gli atti relativi alla violazione dell’obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

  1. Soggetti incaricati dei controlli

Gli incaricati della verifica, accertamento e contestazione delle violazioni, individuati con atto formale sono i signori:

  • Lanzi Damiano
  • Mariucci Elisabetta
  1. Documentazione

La documentazione (il modello e i verbali di controllo) sono custoditi presso LANZI SRL Zona Industriale Fiumicello 13, 52037 Sansepolcro (AR).

Sansepolcro, 14 Ottobre 2021

Enzo Lanzi

Legale Rappresentante